RITA, ulteriori chiarimenti

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RITA, ulteriori chiarimenti

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con circ. n. 4209 del 17 settembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) resosi necessari a seguito di segnalazioni pervenute alla Commissione stessa successivamente all’adozione delle Circolari n. 888 dell’8 febbraio 2018 e n. 4216 del 12 luglio 2018.

Tra i chiarimenti si evidenzia che la COVIP ha sostenuto che:

  • la RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità;
  • è da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della prestazione sotto forma di RITA;
  • la RITA non può essere concessa in tutti quei casi in cui, a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate;
  • sono da ritenersi consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell’ambito del comparto opzionato per l’erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell’iscritto.

A quanto sopra occorre aggiungere che la COVIP ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento circa il requisito della “maturazione dei 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005”, richiamato nella sua circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018: per la Commissione occorre, infatti, adesso tenere presenti le modifiche apportate alla norma in tema di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell’Unione europea per cui, nel caso in cui ricorrano le condizioni ivi previste sarà sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni.

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