Risoluzione stragiudiziale controversie in ambito assicurativo

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Risoluzione stragiudiziale controversie in ambito assicurativo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.

Il provvedimento, in primo luogo, interviene apportando rilevanti modifiche al Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo n. 209/2005).

Conciliazione delle liti su prestazioni e servizi assicurativi

Tra queste, si segnala l’introduzione, tra gli altri, di un nuovo capo, il II-bis, sulle controversie e, nell’ambito di questo, del nuovo articolo 187-ter, sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”.

In questo si prevede che, le compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

Decreto ministeriale sui criteri delle procedure e di composizione degli organi giudicanti

In proposito, sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e su proposta dell'IVASS, a determinare:

  • i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie;
  • i criteri di composizione dell'organo decidente.

Questo – si legge nel testo della disposizione - in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso organo giudicante e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Dette procedure dovranno, in ogni caso, assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.

Di tali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie (di cui al citato articolo 187-ter) e relative disposizioni di attuazione, i contraenti dovranno ricevere la relativa informazione da parte gli intermediari assicurativi nell’ambito delle informazioni precontrattuali da rendere prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, ai sensi del novellato articolo 120 del Decreto legislativo n. 209/2005.

Il Decreto n. 68/2018 sarà vigente dal 1° luglio 2018.

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