Risoluzione controversie fiscali in Ue. Modalità operative dell’Agenzia Entrate
Pubblicato il 18 dicembre 2020
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 16 dicembre 2020, un provvedimento con le modalità e le procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del recente Decreto legislativo n. 49/2020.
Si tratta del Decreto attuativo della direttiva 2017/1852 (cosiddetta direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism), sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.
La direttiva, mediante la predisposizione di una procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure, “MAP”) combinata con un’eventuale fase arbitrale, ha istituito un meccanismo non giurisdizionale, vincolante e con obbligo di risultato per la risoluzione delle controversie tra Stati membri derivanti dall’interpretazione e applicazione di Accordi e Convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio.
Il provvedimento delle Entrate detta le modalità operative di gestione del nuovo meccanismo comunitario, meccanismo che, si rammenta, si affianca agli altri strumenti convenzionali e arbitrali già esistenti.
Procedura amichevole, accesso e svolgimento
Oltre alle definizioni iniziali, il documento scandisce le varie fasi della MAP, a partire da quella di accesso: i soggetti interessati devono presentare un’istanza di apertura di procedura amichevole al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Sono quindi specificate, nel dettaglio, le modalità di presentazione: l'istanza, se redatta in italiano, è presentata in carta libera in modo conforme al facsimile allegato al provvedimento. Se redatta in lingua diversa deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Le istanze, corredate di tutta la documentazione specificamente indicata, possono essere presentate, alternativamente, via PEC, per raccomandata o consegnate direttamente all’Ufficio.
Quest’ultimo procede all’esame delle istanze e della relativa documentazione e, se lo ritiene necessario a fini istruttori, può formulare richiesta di informazioni supplementari specifiche entro 3 mesi dalla data di ricevimento.
L’Autorità italiana, entro 6 mesi dalla data di ricezione dell’istanza di apertura di procedura amichevole o entro 6 mesi dalla data di ricezione delle informazioni supplementari, può adottare una decisione che consenta la risoluzione unilaterale della questione controversa, dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale tramite PEC o raccomandata.
Le medesime modalità sono utilizzate per notificare la decisione dell’Autorità in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza.
La procedura amichevole si conclude entro 2 anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Possibile che il termine sia prorogato, previa tempestiva comunicazione al soggetto interessato.
Conclusione procedura amichevole
In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’Autorità italiana e quella dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione medesimo, spettando, a questo punto, al contribuente decidere se aderire alla proposta nel termine di 60 giorni, comunicando la rinuncia, anche parziale, ai contenziosi, ove instaurati.
Nel caso di accordo non raggiunto, nella comunicazione sono indicati anche i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.
Istituzione di Commissione consultiva
L’interessato, in questo ultimo caso, potrà chiedere, per iscritto, l'istituzione di una Commissione consultiva entro 50 giorni dalla ricezione della decisione, mantenendo, in ogni caso, il diritto a ritirare in qualsiasi momento l'istanza, dandone comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
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