Riscossione sospesa, pagare una rata per aggiudicarsi la decadenza lunga
Pubblicato il 13 novembre 2020
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Il Decreto legge n. 129 del 20 ottobre 2020 sulla riscossione esattoriale ha differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto Agosto.
Attenzione, però a Rottamazione-ter e Saldo e stralcio: il decreto non è intervenuto sui termini di scadenza delle due agevolazioni, restando confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Inoltre, il nuovo decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.
Dal momento che l’agevolazione si applica anche ai piani di rateazione concessi a chi ha presentato l’istanza l’ultimo giorno del 2020, è conveniente pagare anche solo alcune quote sospese in modo da rientrare nella soglia delle 10 rate previste dalla moratoria.
Il dedalo di scadenze dei pagamenti è sbrogliato con le Faq dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sul tema, veicolate dal comunicato stampa AdER del 21 ottobre 2020.
Tra differimenti e date invariate:
- è differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto Agosto;
- resta invariata la scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata;
- viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.
Nel comunicato è anche ricordato che, per tutto il periodo emergenziale dovuto al COVID-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick oppure rivolgersi al Contact Center (numero 060101). Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento.
Gli sportelli rimangono comunque aperti su appuntamento.
Riscossione sospesa. Le Faq AdER
Sospensione pagamenti cartelle e avvisi, si paga entro il 31 gennaio 2021
Sussiste la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
Notifiche e pignoramenti
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospese: le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
La ripresa: a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
Rateizzazioni, si decade con 10 rate
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Sul punto è utile una riflessione sulla convenienza di effettuare entro fine anno la presentazione della domanda di rateazione, così da rientrare nella decadenza per 10 rate. La decadenza ritornerà alle 5 rate dalle domande trasmesse dal 2021.
Crediti Pa, pagamenti senza verifiche
Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
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