Riscossione locale: società private scorporate senza meccanismo scalare inverso
Pubblicato il 14 marzo 2022
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Irragionevole la norma della legge di Bilancio 2020 che ha ampliato retroattivamente, in favore delle società private scorporate, l’ambito di applicazione del meccanismo di riscossione “scalare inverso” e del non assoggettamento a controllo delle “quote affidate” fino a 300 euro.
Con sentenza n. 66 dell'11 marzo 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della Legge di stabilità 2015, nella parte in cui, per effetto dell’art. 1, comma 815, della Legge n. 160/2019, risultano applicabili, "sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito ...".
La Consulta si è così espressa rispetto all'estensione retroattiva, alle società private scorporate, della procedura speciale di riscossione ed esclusione dei controlli, introdotta dal Legislatore allo specifico fine "di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti “pubblici” della riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private “scorporate”, che erano, invece, ormai scaduti".
Riforma riscossione: vanno evitati stralci e rottamazioni
Nella medesima decisione, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate rispetto all’articolo 4 del Decreto legge n. 119/2018, introduttivo dell’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private scorporate.
In occasione della pronuncia, i giudici costituzionali hanno tuttavia precisato che nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica "dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione".
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