Rischio di diffamazione a seguito di esposto all'Ordine

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 41661 del 25 ottobre 2012, hanno annullato la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva assolto dall'accusa di diffamazione un uomo che aveva presentato un esposto al Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Milano contro il proprio commercialista lamentando che quest’ultimo fosse solito spartirsi gli onorari con un avvocato, chiedesse compensi sproporzionati rispetto all’attività in realtà espletata nonché avesse anche tentato di procedere con un’estorsione nei propri confronti.

Secondo la Suprema corte “la verità dei fatti segnalati è condizione indefettibile perché su di essi possa appuntarsi la critica, ma nell'accertamento della verità non è lecito arrestarsi alla constatazione secondo cui l'affermazione è controversa”. In tale contesto è ancor meno giustificato che i giudici si limitino “a qualificare come valutative, le affermazioni dell'esponente, dal momento che la legittimità della valutazione critica, ha il suo presupposto nella verità oggettiva del fatto criticato”.

Ed infatti - conclude la Corte -  spetta all’organo giudicante “superare il dissidio fra le opposte linee difensive onde appurare l’esistenza del fatto storico nella sua oggettività”.
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