Rischia la condanna per diffamazione il giornalista che non controlla la fonte
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 31 maggio 2010
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Con sentenza n. 19046 del 2010, la Cassazione ha confermato la decisione di condanna per diffamazione impartita dai giudici di merito nei confronti di un giornalista ed un direttore di una rivista che avevano pubblicato una notizia senza controllare l'attendibilità della fonte d'informazione. Il fatto riportato era stato lesivo della reputazione di un insegnante la cui condotta, in base aa quanto era emerso in sede di dibattimento, era risultata, per contro, del tutto corretta.
Secondo i giudici di legittimità, i due imputati, avendo deciso di pubblicare una notizia d'incerta provenienza, avevano accettato il rischio che essa non corrispondesse a verità e, per questo ne dovevano rispondere: il giornalista, da una parte, per non aver adottato le cautele necessarie nel riportare il fatto lesivo ed aver diffuso circostanze non accertate direttamente; il direttore dall'altra, per aver dato la notizia come certa.
Secondo i giudici di legittimità, i due imputati, avendo deciso di pubblicare una notizia d'incerta provenienza, avevano accettato il rischio che essa non corrispondesse a verità e, per questo ne dovevano rispondere: il giornalista, da una parte, per non aver adottato le cautele necessarie nel riportare il fatto lesivo ed aver diffuso circostanze non accertate direttamente; il direttore dall'altra, per aver dato la notizia come certa.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 - Con la verifica della notizia non scatta la diffamazione - Pascasi
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