Danni per falso prospetto informativo. Decorrenza prescrizione?
Pubblicato il 15 giugno 2018
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La Cassazione ha confermato la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria avanzata da diversi azionisti nei confronti di una Spa, della relativa società di revisione e della Consob.
Queste ultime erano state citate in giudizio, la prima, per avere inserito delle informazioni scorrette nel prospetto informativo, in sede di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni, la seconda, per negligenza nell’espletamento dell’attività di revisione affidatale, la terza per omessa vigilanza.
Diritto prescritto, azione inammissibile
La Corte di cassazione, con sentenza n. 15707 del 14 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione avanzato dagli investitori volto a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine all’individuazione del termine a quo per il corso della prescrizione estintiva del diritto che era stato fatto valere in giudizio.
Da quando calcolare il decorso della prescrizione?
Con riferimento alla specifica tematica della prescrizione, la Prima sezione civile della Cassazione ha ricordato come il danneggiato, ai fini della realizzazione della possibilità di far valere il diritto ai sensi dell’articolo 2935 del Codice civile (decorrenza della prescrizione), debba essere messo in condizione di percepire l’ingiustizia del danno, il nesso di causalità e la riconducibilità alla responsabilità del danneggiante.
In detto contesto, l’accertamento della decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione costituisce indagine di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
Orbene, nel caso esaminato, il motivo sollevato dai ricorrenti non aveva nulla a che vedere con una violazione di legge, in quanto concerneva esclusivamente, e, appunto, inammissibilmente, il governo del materiale probatorio esaminato dalla Corte territoriale.
Decorrenza dalla notizia pubblicata dalla stampa
Attraverso quest’ultimo esame, la Corte d’appello aveva ritenuto che gli originari attori fossero stati posti in condizione di rappresentarsi la rapportabilità causale dell’asserito pregiudizio subito in dipendenza dell’acquisto delle azioni contestate, nel momento in cui i giornali avevano reso noto che il bilancio della società e il prospetto informativo erano stati falsificati, determinando l’immediato crollo del titolo in borsa.
Momento, questo, a partire dal quale il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere.
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