Risarcimento parziale se la vittima non indossava il casco

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Con ordinanza n. 26568 depositata lo scorso 30 dicembre 2010, la Cassazione ha rigettato il ricorso con il quale i genitori di un ragazzo, vittima di un sinistro stradale, avevano contestato il riconoscimento solo parziale del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno ritenuto corretto l'operato degli organi di giustizia di merito sottolineando come l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di una moto possa costituire “una fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sè stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale”.
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