Risarcimento del danno patrimoniale e di quello biologico a causa dell'illegittimo ritardo della p.a.
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 marzo 2011
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 1271 del 28 febbraio 2011, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore avverso la decisione con cui il Tar della Puglia aveva negato allo stesso il risarcimento dei danni a carico del Comune di Leporano per aver, quest'ultimo, illegittimamente ritardato nel rilascio di un permesso di costruire in variante.
Dinanzi all'organo collegiale della giustizia amministrativa, l'ente comunale è stato condannato al risarcimento, in favore del ricorrente, sia del danno patrimoniale sofferto sia di quello biologico subito dal ricorrente in conseguenza dell'insorgenza di una patologia “disturbo ansioso – depressivo reattivo con somatizzazioni somatiche, quali l’alopecia”, ritenuta collocabile proprio nel periodo di attesa del titolo.
Nel corso dell'istruttoria era infatti emerso, per tramite di consulenza tecnica d'ufficio, che il disturbo riscontrato nell'imprenditore trovava la sua causa in “stimoli esterni capaci di influenzare negativamente le capacità di adattamento di un soggetto” e che “la condotta omissiva da parte dell'amministrazione comunale è stata vissuta dall'appellante come atto profondamente ingiusto e inspiegabile, al quale non ha saputo opporre adeguate risposte sul piano dell'elaborazione esistenziale”.
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