Risarcimento danno e normativa CFC: chiarimenti del Fisco
Pubblicato il 15 aprile 2025
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Il rimborso destinato a compensare il danno derivante dall'impossibilità di svolgere l'attività per cui è stata costituita la società controllata all'estero, nonché le ingenti spese inutilmente sostenute per l'avvio dell'impresa, non può essere attribuito a nessuna delle categorie di reddito stabilite dalla Direttiva ATAD e integrate nel sistema normativo nazionale, in particolare dall'articolo 167, comma 4, lett. b) del TUIR.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione della normativa CFC, nemmeno rispetto alla condizione che richiede che oltre un terzo dei ricavi complessivi provengano dai redditi passivi previsti dall'articolo 167, comma 4, lett. b) del TUIR, che recepisce la legislazione dell'Unione Europea.
E’ il chiarimento che arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite il principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025.
Regolamentazione CFC (Controlled Foreign Companies)
La regolamentazione riguardante le Controlled Foreign Companies (CFC), disciplinata dall'articolo 167 del TUIR, come aggiornato dal recepimento della direttiva UE ATAD (n. 2016/1164) e dal decreto sulla fiscalità internazionale (n. 209/2023), definisce le modalità di attribuzione dei redditi delle società controllate in paesi a bassa imposizione fiscale, con l'intento di impedire che i contribuenti italiani trasferiscano utili al fine di ridurre il carico fiscale globale.
In questo contesto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/2021, ha precisato che i regimi CFC non solo hanno lo scopo di evitare il rinvio dell'imposizione, ma perseguono anche un forte obiettivo antiabuso, cercando di individuare pratiche di pianificazione fiscale che possano danneggiare le entrate fiscali degli Stati.
Meccanismo di riallocazione del reddito
Il contrasto al trasferimento di utili verso giurisdizioni a bassa tassazione viene attuato dalla norma tramite un meccanismo di riallocazione del reddito dell'entità estera al soggetto residente che la controlla, a condizione che siano rispettate specifiche condizioni, garantendo così la trasparenza e l’imposizione, indipendentemente dal fatto che il reddito sia effettivamente percepito.
Le tre condizioni per l'applicazione delle norme CFC
Infatti, secondo l'articolo 167 del TUIR, l'applicazione delle norme CFC dipende dal verificarsi simultaneo di tre condizioni:
-
il controllo, sia giuridico che economico, di una società estera da parte di un individuo residente in Italia;
-
la società estera controllata deve essere soggetta ad una tassazione effettiva troppo bassa;
-
la società estera controllata deve generare ricavi provenienti da redditi passivi (passive income), come definiti nella stessa norma, che superano un terzo del totale dei suoi ricavi.
Tipologie di passive income secondo la normativa CFC
Ai fini della normativa CFC, vengono considerati passive income le seguenti tipologie di proventi:
- interessi o qualsiasi altro guadagno derivante da attività finanziarie;
- canoni o altri guadagni generati da diritti di proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti dalla vendita di partecipazioni societarie;
- guadagni provenienti da contratti di leasing finanziario;
- proventi da attività assicurativa, bancaria e altre operazioni finanziarie;
- ricavi ottenuti dalla compravendita di beni con basso o nullo valore aggiunto economico, realizzate con entità che, direttamente o indirettamente, controllano la società non residente controllata, sono da essa controllate, o sono sotto il controllo dello stesso soggetto che controlla la società non residente;
- ricavi derivanti da servizi con valore aggiunto economico limitato o nullo, prestati a favore di entità che, direttamente o indirettamente, controllano la società non residente controllata, sono da essa controllate o sono controllate dalla stessa entità che esercita il controllo sulla società non residente.
La Direttiva ATAD, all'articolo 7, paragrafo 2, prevede un'analoga elencazione.
Risarcimento danno e CFC
Posto ciò, l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025, ritiene che il compenso per il danno, ottenuto tramite un accordo transattivo a causa della cessazione di un'attività economica reale imputabile alla parte avversa, non possa essere considerato come reddito passivo.
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