Risarcimento danni per la caduta durante il corso di sci

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 9437 depositata l’11 giugno 2012, ha cassato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento avanzata dai genitori di un bambino che era caduto mentre era ad un corso di sci riportando diverse fratture alle gambe. In particolare, sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano asserito un’erronea proposizione della domanda di risarcimento non a titolo contrattuale bensì esclusivamente a titolo extracontrattuale.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, risultava inequivocabilmente dall'atto di citazione in primo grado che i ricorrenti avessero prospettato anche e soprattutto la responsabilità contrattuale della Scuola di sci convenuta, a fondamento della sua domanda. E ciò in quanto alle domande di risarcimento era stato premessa un'analitica espositiva in fatto, nella quale era stato dato atto che il minore aveva subito l'infortunio durante un corso di sci organizzato.

In ogni caso – continua la Corte - le mere argomentazioni giuridiche della parte non precludono al giudice il potere di qualificare e di valutare diversamente la fattispecie, nell'ambito dei fatti dedotti in giudizio ed in termini congruenti con l'oggetto della domanda e con le finalità perseguite dalla parte. Inoltre, l'obiettiva natura della fattispecie dedotta in giudizio era comunque tale da manifestare di per sé un rapporto di fatto di natura contrattuale, soggetto all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1218 Codice civile, anche in mancanza di esplicita qualificazione della domanda in tal senso.
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