Risarcimento con relazione affettiva stabile

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Risarcimento con relazione affettiva stabile

La sofferenza provata dal convivente more uxorio in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso di una compagnia assicurativa.

Diritto alla vita familiare con convivenza solida e duratura

Secondo la Corte, con sentenza n. 8037 del 21 aprile 2016, detto principio è desumibile, oltre che dalla costante giurisprudenza di legittimità e costituzionale, anche da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Quest’ultima infatti, chiamata a pronunciarsi circa l’interpretazione di diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 Cedu, ha chiarito che nella presente nozione possono rientrare anche i rapporti di mero fatto, purché ricorra un certo numero di elementi, quale il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino. 

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