Riproposto il bonus macchinari. Come credito d’imposta

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Vige dallo scorso 25 giugno il Decreto-legge n. 91 (c.d. “Decreto competitività”, del 24 giugno 2014), pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 144/2014 e recante: “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”.

L’articolo 18, dal titolo “Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”, regola appunto il funzionamento del nuovo bonus investimenti in beni strumentali, attribuendo ai titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO(*), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito d'imposta pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento é stato maggiore.

Periodo di fruizione del bonus

Il vantaggio fiscale, che opera dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 91/2014) al 30 giugno 2015, anche per aziende costituite nell’arco di questo periodo di tempo, riproposto nel Dl competitività di quest’anno, ha tuttavia natura di credito d’imposta, non più di detassazione come negli anni passati. E’, in pratica, uno sconto sulla quota di spesa che supera la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Attenzione - Il credito non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 10mila euro.

Investimenti in beni strumentali nuovi

Al bonus macchinari avranno diritto:

- ditte individuali,
- società di persone e di capitali,
- cooperative e stabili organizzazioni che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali nuovi, rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (non sono, perciò, incentivati beni immateriali ed immobili, che non vi rientrano).

S’è detto che il credito opererà solo per la parte di spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi 5 anni. La media da considerare sarà quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto o a quello successivo. Dalla media si può escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Start up e imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

Per le imprese con un’attività inferiore ai cinque anni (start up) e per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il calcolo dell’eccedenza degli investimenti rispetto alla media degli anni precedenti coinvolge:

- per le start up, solo gli esercizi intercorsi dalla loro costituzione (con facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore);
- per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

Il bonus va ripartito in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dal periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

La modalità è esclusivamente quella della compensazione nel modello F24.

Attenzione - Non concorre né alla formazione del reddito d'impresa né alla determinazione della base imponibile Irap.

E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La prima quota annuale é utilizzabile a dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Revoca del credito d’imposta

Il credito d'imposta è revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Sanzioni per indebita fruizione

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma o a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali é stato fissato l'importo poi fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
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NOTA (*) - Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, n. 2007/175509, che reca: “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”.

NORME E PRASSI

Decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014

Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 2007/175509 del 16 novembre 2007
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