Riporto perdite. Il bilancio dell’ultimo esercizio approvato fa fede per il test del patrimonio netto

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Con la risoluzione n. 54/E del 10 maggio 2011, l’agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina del riporto delle perdite in un caso di fusione societaria.

Si ricorda che l’articolo 172 del Tuir prevede che, in caso di fusione, esistono due vincoli al riporto delle perdite fiscali per la società che ha generato le perdite stesse: il test di vitalità e il limite del patrimonio netto.
Verificato il test di vitalità, la società può riportare le perdite fino ad un ammontare non superiore a quello del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del Codice civile. Il patrimonio netto di riferimento deve essere ridotto dell'importo di eventuali ricapitalizzazioni (conferimenti e versamenti) poste in essere nei 24 mesi precedenti.

Con riferimento a tale norma di legge, all’agenzia delle Entrate è stato chiesto di specificare quale fosse il bilancio da considerare per la quantificazione del patrimonio netto. In assenza di una indicazione chiara, l’Agenzia invita a rifarsi alla ratio della norma, che rinvia ad un valore del patrimonio netto il più vicino possibile a quello esistente alla data della fusione.

Pertanto, con la risoluzione n. 54/E/2011, si specifica che il riferimento “all’ultimo bilancio” (art. 172, comma 7, primo periodo, del Tuir) deve essere letto come il bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data. Nel caso di specie,in cui la fusione è stata deliberata nel corso del 2009, l'ultimo bilancio per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Sempre che, dalla situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2009, non risulti un patrimonio netto inferiore.
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  • ItaliaOggi, p. 23 - Fusioni, riporto delle perdite a maglie strette - Felicioni

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