Riportabilità delle perdite anche in caso di fuoriuscita dal regime dei “minimi”

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Nel caso in cui un contribuente in regime dei "minimi” abbia conseguito delle perdite, a seguito dell'acquisto di un bene strumentale alla sua attività, queste potranno essere riportate nei periodi d’imposta successi, fino al quinto oppure illimitatamente, anche se il contribuente nel frattempo è fuoriuscito dal regime agevolativo ed è divenuto un contribuente “normale”.

La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 123/E del 30 novembre 2010.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta per rispondere all’interpello avanzato da un professionista (psichiatra), che a seguito dell’acquisto di un bene immobile, nella fattispecie il suo ufficio, per un importo superiore a 15mila euro, ha visto cessare il regime agevolativo dei minimi. La rilevanza fiscale dell’intero costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile determina una significativa perdita fiscale per il periodo d’imposta 2009, tanto da spingere l’istante a chiedere quale fosse il destino di tale perdita dato che lo stesso si avviava a tornare fra i lavoratori autonomo “ordianri”, già dall’anno d’imposta successivo all’acquisto.

Concordando con la posizione espressa dal professionista, l’agenzia delle Entrate ha ribadito che la perdita che si genera per effetto dell’acquisto dell’immobile potrà essere portata in diminuzione dai redditi di lavoro autonomo prodotti “in regime ordinario” nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto. Inoltre, per non generare delle disparità di trattamento rispetto ad un professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, si deduce che il lavoratore autonomo “minimo” non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dal 1° gennaio 2010. Cioè, la stessa limitazione vale anche per il professionista che continui a permanere nel regime dei minimi.

Infine, si ricorda che se il contribuente decide di far rientrare l’immobile tra i beni relativi all’attività professionale e successivamente decide di privarsene per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare, l’intero valore normale dell’immobile concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 54 del TUIR.
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