Riparte la decontribuzione Sud, nuova autorizzazione e nuovi codici di conguaglio
Pubblicato il 04 agosto 2022
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Con la Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 la Commissione europea ha concesso una nuova autorizzazione alla c.d. Decontribuzione Sud limitatamente al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Considerato lo scadere del Temporary Framework legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19 al 30 giugno 2022, l’autorizzazione, senza soluzione di continuità, alla fruizione dell’esonero previsto dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, è pervenuta nell’ambito delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework collegato alla crisi Ucraina.
Con la pubblicazione della circolare 27 luglio 2022, n. 90, l’Istituto previdenziale ha proceduto ad indicare le nuove modalità di esposizione della fruizione dello sgravio nelle denunce Uniemens decorrenti dal mese di luglio. In considerazione delle tempistiche di aggiornamento dei software di elaborazione paghe, sarà consentito il recupero degli eventuali arretrati fino alle denunce contributive del mese di ottobre 2022.
La Decontribuzione Sud
Come noto, l'agevolazione denominata Decontribuzione Sud è stata prevista dall’art. 1, commi da 161 a 168, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha “esteso” le previsioni dell’art. 27, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ed attribuisce uno sgravio dei contributi previdenziali a carico azienda sino al 31 dicembre 2029 con un sistema di riduzione disciplinato secondo i seguenti periodi:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
Il beneficio sarà fruibile per i soli lavoratori occupati dalle imprese in una sede operativa collocata in una delle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Ci si riferisce, dunque, alle unità operative – correttamente denunciate all’Istituto previdenziale – delle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
A maggior specifica, possono fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati “colpiti dagli effetti della crisi ucraina”, anche non imprenditori, con la sola esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestici. Lo sgravio non è, altresì, rivolto ad altre categorie di datori di lavoro per espressa previsione del comma 162, art. 1, della legge di Bilancio 2021 (enti pubblici non economici; società con capitale interamente pubblico; aziende speciali, etc).
Essendo la misura concessa nel rispetto delle condizioni del Temporary Crisis Framework rimangono escluse dall’applicazione anche le imprese del settore finanziario (classificazione NACE, settore “K” – Financial and insurance activities”) e le imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni adottate dall’UE.
In continuità con le precedenti istruzioni amministrative, i datori di lavoro che abbiano la sede legale in una regione diversa dalle regioni ammesse dovranno richiedere all’Istituto previdenziale la fruizione del codice di autorizzazione “0L” avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del mezzogiorno”.
Misura dell’incentivo
Fermo restando le percentuali di esonero richiamate al paragrafo precedente, la Decontribuzione Sud non prevede un tetto massimo agevolabile e la fruizione non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si rammenta che lo sgravio non trova applicazione per:
- i premi e i contributi dovuti all'Istituto assicurativo, così come espressamente previsto dall’art. 1, comma 161, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
- i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388.
Vanno, altresì, escluse le contribuzioni non aventi natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà elle gestioni previdenziali di riferimento.
Verifica delle condizioni di spettanza
La misura in trattazione è applicabile a tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato (con la sola eccezione del lavoro agricolo e domestico) purché la sede operativa del dipendente ricada in una delle otto regioni sopracitate.
Quanto alle condizioni di spettanza, non avendo l’agevolazione natura di incentivo all’assunzione, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma esclusivamente le indicazioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:
- regolarità degli obblighi contributivi, in conformità con la disciplina del DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali di tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Relativamente al rispetto della sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework, la Commissione ha considerato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE, quelli che rispettano, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore ad euro 400.000 (per impresa ed al lordo di qualsivoglia imposta o onere), ovvero non superiore ad euro 35.000 per il settore della pesca e dell’acquacoltura;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2022;
- l’aiuto sia concesso ad imprese colpite dalla crisi.
Rispetto a tale ultimo punto, come sostenuto dalla circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90, per la concedibilità dell’esonero l’impresa destinataria deve essere stata colpita direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. In tal senso, può dirsi che gli effetti negativi derivanti dalla predetta situazione geo-politica hanno fortemente inciso sulle regioni meridionali, già in forte svantaggio.
Coordinamento con altri incentivi
Il beneficio, applicabile fino al 31 dicembre 2022, per tutti i rapporti di lavoro subordinati istaurati o instaurandi, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempreché non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
Pertanto, la Decontribuzione Sud potrà trovare cumulo con le agevolazioni previste dall’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n, 92, per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, ovvero con gli incentivi economici derivanti dall’assunzione di lavoratori disabili o dall’assunzione di soggetti beneficiari di NASpI.
Il cumulo di più esoneri o agevolazioni – fermo restando la verifica di eventuali divieti previsti – è, comunque, subordinata alla persistenza di una contribuzione residuale non esonerata ad altro titolo. Quanto all’ “ordine” sulla corretta applicazione del cumulo di più agevolazioni appare necessario far riferimento alla data di introduzione nell’ordinamento dell’incentivo o dell’esonero applicato in cumulo, sicché, a mero titolo esemplificativo, verrà applicato prima l’esonero dedicato alla sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo ai sensi dell’art. 4, comma 3, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (pari al 50% dei contributi datoriali e dedicato alle sole imprese con meno di venti lavoratori) ovvero l’esonero per l’assunzione di ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi, e sulla contribuzione residuale la Decontribuzione Sud.
Esposizione nel flusso Uniemens
A decorrere dal mese di competenza luglio 2022, i datori di lavoro dovranno esporre nel flusso Uniemens i lavoratori ai quali spetta l’agevolazione valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Nel modello DM10, invece, risulteranno i seguenti codici di nuova istituzione:
- “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Laddove sia necessario procedere al recupero di mesi precedenti, l’elemento InfoAggcausaliContrib andrà ripetuto per ogni mese di arretrato ed esclusivamente nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2022.
I datori di lavoro che abbiano sospeso o cessato l’attività ed intendano fruire dell’esonero in trattazione dovranno, invece, avvalersi della procedura di regolarizzazione (Uniemens/Vig).
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