Rinuncia all'eredità. Il legittimario può trattenere donazioni e legati?

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Rinuncia all'eredità. Il legittimario può trattenere donazioni e legati?

Con sentenza n. 12813 dell'11 maggio 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata su una questione non ancora espressamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, relativa alla corretta esegesi del secondo comma dell'art. 552 c.c., in tema di donazione e legati in conto di legittima.

Si tratta della previsione secondo cui il legittimario che rinuncia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può, sulla quota disponibile, ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti.

La norma, in particolare, pone un dubbio interpretativo nell'ipotesi in cui, per effetto della rinuncia all'eredità, operi il meccanismo della rappresentazione, con il subentro dei discendenti in luogo del rinunciante.

Subentro dei discendenti? Legati e donazioni gravano sull'indisponibile

Dopo aver richiamato le diverse interpretazioni rese rispetto a tale normativa, la Suprema corte ha ritenuto di dover aderire alla lettura offerta dalla prevalente dottrina che, senza prevedere un subentro dei rappresentanti in luogo del rappresentato, reputa che la norma contempli in ogni caso il diritto del donatario di ritenere i beni oggetto della donazione che, in assenza di rappresentazione, gravano in ogni caso sulla disponibile.

Qualora, invece, si verifichi il subentro dei discendenti del rinunciante, le stesse donazioni e legati vanno invece fatti gravare sull'indisponibile e, quindi, sulla quota di legittima, nella quale sono subentrati i rappresentanti, che sono tenuti a procederne all'imputazione.

I beni oggetto dei legati o delle donazioni, quindi, non si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano.

Questo il principio di diritto enunciato nelle conclusioni della decisione:

"Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis".

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