Rinuncia a eredità nello Stato di residenza? Valida anche negli altri Stati membri

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Rinuncia a eredità nello Stato di residenza? Valida anche negli altri Stati membri

La dichiarazione di rinuncia all’eredità resa davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale è considerata valida, quanto alla forma, qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale.

In tale ipotesi, non è necessario che tale rinuncia debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.

Successione all'interno dell'Ue: rinuncia a eredità efficace negli Stati membri

Così la Corte di giustizia Ue nella causa C‑617/20 - sentenza depositata il 2 giugno 2022 - nel rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito di un procedimento concernente la successione di un cittadino dei Paesi Bassi, la cui ultima residenza abituale era stata in Germania.

Tale domanda verteva sull’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Le questioni pregiudiziali sollevate riguardavano, in particolare, la rinuncia all'eredità di due degli eredi del de cuius, rinuncia resa dagli stessi dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla loro residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti.

Da chiarire se tale rinuncia poteva sostituire la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice dello Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, di modo da considerarla efficace al momento del rilascio della dichiarazione.

I giudici europei hanno risposto affermativamente al quesito: la dichiarazione di rinuncia alla successione resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale, nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, produce effetti giuridici anche dinanzi al giudice competente a decidere sulla successione, senza che siffatta dichiarazione sia soggetta agli ulteriori requisiti di forma previsti dalla legge applicabile alla successione. 

E' comunque necessario che quest’ultimo organo giurisdizionale sia venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione prima di pronunciarsi sulla successione.

Nel caso esaminato, i due eredi, nipoti del defunto, avevano reso una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi a un giudice dei Paesi Bassi nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale giudice e il Tribunale tedesco competente sulla successione era venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione.

Lo stesso Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto prendere in considerazione la predetta dichiarazione, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti o dai chiarimenti ritenuti necessari affinché una dichiarazione siffatta fosse considerata valida.

Come si evince dal considerando 67 del regolamento citato - ha sottolineato infatti la Corte Ue - l’erede dovrebbe dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace.

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