Rinuncia a eredità? Chiamato non risponde dei debiti fiscali del de cuius
Pubblicato il 23 agosto 2021
Condividi l'articolo:
Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius".
Egli non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius e non risponde di questi ultimi neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione).
La rinuncia all’eredità ha, infatti, effetto retroattivo ex art. 521 del Codice civile, di tal ché il chiamato è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21006 del 22 luglio 2021, con cui sono state respinte le doglianze dell’Agenzia delle entrate contro una decisione di merito.
Secondo la ricorrente, la rinuncia all'eredità non era opponibile, a fini fiscali, prima del suo consolidarsi allo scadere del termine di prescrizione di 10 anni previsto per la revoca della rinuncia.
Gli Ermellini hanno invece sottolineato come il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.
Il Fisco, infatti, come qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l'impugnazione della rinuncia, la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente, al quale validamente notificare l'avviso di accertamento, al fine di evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: