Rinnovo DSU ai fini della continuità nel pagamento della prestazione RDC
Pubblicato il 07 gennaio 2021
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Il Reddito di Cittadinanza (RDC) o Pensione di Cittadinanza Sociale - per i componenti dei nuclei familiari che abbiano un'età pari o superiore a 67 anni - introdotti dal Governo con Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono misure di natura socio assistenziale la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di contrastare la povertà, la disoccupazione e la disuguaglianza sociale.
Il diritto all'erogazione delle suddette prestazioni, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, è subordinato al possesso di determinati requisiti ed in particolare:
- il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cittadinanza;
- i componenti il nucleo familiare devono effettuare la DID - dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - e successivamente sottoscrivere il Patto di lavoro presso il Centro per l'impiego;
- l'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a determinati importi.
L'ISEE ha validità per l'anno in cui viene presentato - tramite la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) -, per cui dovrà essere effettuata una nuova dichiarazione nell'anno successivo, per poter avere diritto all'erogazione del beneficio. In considerazione di ciò, l'INPS, tramite comunicato stampa del 4 gennaio 2021, informa che per l'erogazione del beneficio nel mese di gennaio avrà validità l'ISEE dell'anno 2020. Diversamente, per la prestazione di febbraio dovrà essere rinnovata la DSU al fine di garantire la continuità nel pagamento delle prestazioni.
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