Cessione fino a un quinto della pensione: rinnovo dei contratti di finanziamento
Pubblicato il 13 gennaio 2025
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Con il messaggio n. 85 del 10 gennaio 2025 l'INPS fornisce chiarimenti in merito al rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati, da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione.
A regolare il rinnovo dei predetti finanziamenti è l'articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Questa disposizione introduce limiti temporali e condizioni specifiche per garantire correttezza e trasparenza nei contratti di rinegoziazione con Banche o Società finanziarie.
Limiti temporali per il rinnovo
L'art. 39 citato stabilisce che una nuova cessione può essere stipulata da pensionati cedenti e Banche/Società finanziarie cessionarie solo dopo:
- Due anni dall'inizio di una cessione quinquennale;
- Quattro anni dall'inizio di una cessione decennale.
Un'eccezione a questa regola è prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, che permette un nuovo contratto purché sia trascorso almeno un anno dall'estinzione.
Questa normativa mira a tutelare il pensionato, evitando situazioni di sovraindebitamento.
Orientamenti della Banca d’Italia
La Banca d’Italia, con gli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018, ha disposto che “non si può contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i 2/5 delle rate pattuite nel contratto” e ha dettato alcune “buone prassi” che i soggetti finanziari devono seguire al fine di assicurare comportamenti riconducibili ai principi di trasparenza e di correttezza.
Se i contratti di rinnovo sono stati notificati dalle Banche/Società finanziarie anteriormente alla scadenza dei termini sopra indicati e, quindi, del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto oggetto di rinnovo, l’INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, deve emanare un provvedimento di rigetto.
Implementazione delle verifiche automatiche
L’INPS, con il messaggio n. 85 del 10 gennaio 2025, comunica, in qualità di debitore ceduto, di aver adottato procedure digitali per controllare il rispetto dei termini. La funzione automatica della piattaforma “Quote Quinto” blocca i contratti non conformi ai requisiti temporali, semplificando le verifiche amministrative.
Le Banche e le Società finanziarie sono invitate a non inviare documenti cartacei o tramite PEC al di fuori della procedura telematica, con alcune eccezioni (conto estintivo e CRO).
I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.
Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’INPS che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle sedi territoriali competenti dell’INPS. Se i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle Strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).
Criteri di gestione del processo di rinnovo
L'INPS, nel messaggio in commento, riepiloga i criteri di gestione del processo di rinnovo di cessione.
È consentito il rinnovo di un finanziamento con piano di durata quinquennale, qualora la rinegoziazione abbia a oggetto un finanziamento di durata decennale.
È parimenti consentita la notifica di un contratto di rinnovo di cessione effettuata nello stesso mese in cui si compie la scadenza del termine. Pertanto, nel caso di un finanziamento con piano di durata decennale (120 rate), il relativo rinnovo può essere notificato all’INPS una volta che siano stati pagati i due quinti delle rate pattuite nel contratto, ossia a decorrere dalla 48^ rata.
Esempio INPS: un contratto di rinnovo di un finanziamento con piano decennale notificato all’INPS nel mese di marzo 2024 - decorrenza giuridica aprile 2024 e scadenza marzo 2034 - può essere notificato all’INPS a decorrere dal 1° marzo 2028.
Il calcolo del decorso del pagamento dei due quinti delle rate, se necessario, viene arrotondato, per difetto o per eccesso, all’intero più vicino, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
a) un contratto di rinnovo di un finanziamento con piano di ammortamento di 48 rate notificato all’INPS nel mese di marzo 2024 - decorrenza giuridica aprile 2024 e scadenza marzo 2028 - può essere notificato all’INPS a decorrere dalla 19^ rata ovverosia dal 1° ottobre 2025;
b) un contratto di rinnovo di un finanziamento con piano di ammortamento di 72 rate notificato all’INPS nel mese di marzo 2024 - decorrenza giuridica aprile 2024 e scadenza marzo 2030 - può essere notificato all’INPS a decorrere dalla 29^ rata, ovverosia dal 1° agosto 2026.
Non soggiacciono al decorso dei citati limiti temporali i contratti di rinegoziazione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio traslati su pensione (messaggio n. 2830 del 9 agosto 2024).
Infine, per quanto concerne l’ulteriore limite previsto dal primo comma dell'articolo 39 del citato D.P.R. n. 180/1950, ossia la possibilità di contrarre una nuova cessione trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione, l’INPS non effettua alcun controllo in qualità di terzo debitore ceduto, avendo detto limite natura ultronea rispetto al contratto di rinegoziazione.
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