Rinnovabile il licenziamento nullo per superamento del comporto intimato prima della scadenza

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24525 del 18 novembre 2014, ha confermato che il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, è nullo e non già temporaneamente inefficace.

Infatti, chiarisce la Corte, il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art.2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso che deve, perciò, già esistere anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto (ex multis: Cass. 21 settembre 1991, n. 9869; Cass. 26 ottobre 1999, n. 12031).

Tuttavia, dalla nullità del suddetto licenziamento discende, secondo gli Ermellini, la possibilità di rinnovazione dell’atto alla scadenza del periodo di comporto, in quanto il secondo provvedimento è un negozio diverso dal precedente.

D’altra parte, la Corte di Cassazione già in altre occasioni (da ultimo vedi Cass., sent. 19 marzo 2013, n. 6773) aveva sostenuto l’ammissibilità della rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora sub iudice.

In conclusione, nel caso di specie, sussiste la continuità e la permanenza del rapporto non interrotto dal primo licenziamento – in quanto atto di recesso nullo - ed è giustificata l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, ovvero il superamento del periodo di comporto.
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