Rimedi risarcitori ai detenuti anche se la lesione non è più attuale

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Con una delle prime decisioni successive all'entrata in vigore della nuova versione dell'articolo 35-ter della Legge penitenziaria (n. 354/1975), il Tribunale di sorveglianza di Bologna - ordinanza dell'8 ottobre 2014 – ha interpretato il nuovo rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, per come introdotto dal Decreto legge n. 92/2014.

Secondo i magistrati bolognesi, detto rimedio risarcitorio sarebbe applicabile anche nelle ipotesi di lesione “non più attuale in quanto, diversamente opinando, si avrebbe un sostanziale svuotamento della portata della novità normativa, e ciò in considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria e lo svolgimento del giudizio.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 – Se il carcere è “inumano” risarcimento retroattivo - Negri

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