Rimborso Iva trimestrale: scadenza
Pubblicato il 29 aprile 2024
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Il modello TR è essenziale per richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva accumulato in un periodo infrannuale.
Nel dettaglio, i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.
ATTENZIONE: La domanda per il rimborso IVA può essere effettuata con la dichiarazione IVA, fruendo dei quadri VX e VR, qualora il rimborso venga richiesto con periodicità annuale.
La richiesta di credito infrannuale Iva può essere presentata da:
contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011
Per importi da euro 2.582,28 ad euro 30.000,00, la domanda può essere ripresentata liberamente.
Invece, per importi da 30.000,00 euro ed oltre, è necessario far apporre un visto di conformità oltre che prestare eventuali ulteriori garanzie, cioè:
- il rimborso è erogabile senza garanzia solo per i soggetti considerati “non a rischio” e se la dichiarazione annuale (o l’istanza trimestrale IVATR) è munita del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- è richiesta la garanzia qualora si tratti di contribuenti in situazioni di “rischio”.
Sono considerati a rischio:
- imprese che hanno iniziato l’attività da meno di due anni;
- soggetti passivi raggiunti da avvisi di accertamento o rettifica nel biennio precedente alla richiesta di rimborso che superino una prefissata percentuale tra imposta accertata e credito dichiarato;
- soggetti che cessano l’attività.
2023: nuovo modello TR
Il 14 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR, corredata dalle istruzioni per la compilazione, da utilizzare dal 1° maggio 2023.
SCADENZA: Per i rimborsi trimestrali, il modello TR deve essere presentato telematicamente entro il termine del mese successivo al trimestre di riferimento.
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