Rimborso indennità di malattia per il trasporto pubblico
Pubblicato il 11 gennaio 2021
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Con la circolare 8 gennaio 2021, n. 1, l’INPS fornisce le istruzioni operative per il recupero degli oneri sostenuti dalle aziende del pubblico trasporto per le indennità di malattia relative all’anno 2014.
Si rammenta che, il Decreto interministeriale 17 settembre 2020, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, oltre quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle suddette aziende per l’anno 2014, ha stabilito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, pertanto l’Inps provvederà a ripartire le risorse in base a tali criteri.
Le aziende destinatarie del beneficio si vedranno attribuito il codice “4H” avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
I maggiori oneri sostenuti potranno essere conguagliati utilizzando nel flusso Uniemens il codice causale “ L215”.
L’erogazione delle somme è subordinata alla verifica della regolarità contributiva in capo all’ azienda tramite il possesso del DURC. Pertanto le aziende interessate dovranno accedere alla procedura telematica “Durc online” tramite le utenze già attribuite come da precedente comunicazione del 14 agosto 2015, n. 40442, a mezzo pec.
Qualora la verifica di regolarità contributiva abbia esito negativo, l’istituto provvederà a trattenere dal rimborso dovuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC.
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