Rimborsi modelli 730. Fissati gli elementi di incoerenza

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Rimborsi modelli 730. Fissati gli elementi di incoerenza

La presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti può causare il blocco dei rimborsi del modello 730.

E’ uno degli elementi di incoerenza individuati dall’agenzia delle Entrate – provvedimento prot. 2018/127084 del 25 giugno 2018 - per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 che danno luogo a rimborso per il contribuente.

Il provvedimento discende dall’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, in base al quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Criteri di incoerenza

Il documento del 25 giugno 2018, pertanto, ha individuato i seguenti elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

I controlli preventivi possono avvenire anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

La norma prevede che l’attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Il rimborso spettante viene erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 marzo 2018 - Tutto su come gestire il flusso telematico dei 730 – G. Lupoi

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