Tutto su come gestire il flusso telematico dei 730

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Tutto su come gestire il flusso telematico dei 730

L'agenzia delle Entrate, con circolare n. 4 del 12 marzo 2018, attraverso la raccolta dei chiarimenti forniti nel tempo, illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

Il documento richiama i precedenti orientamenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce in allegato un cronoprogramma - scadenze per sostituti d’imposta ed Entrate - per la gestione del flusso telematico.

Si ricorda che negli anni sono intervenute implementazioni con l'introduzione della dichiarazione 730 senza sostituto, della dichiarazione precompilata diretta, dei controlli preventivi sui rimborsi da 730 (art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014).

Sono state, inoltre, adottate soluzioni che consentono una più completa informatizzazione del flusso telematico stesso come, ad esempio, l’introduzione del flusso “di ritorno” per i risultati contabili da denegare a cura dei sostituti d’imposta, l’ampliamento dell’ambito temporale per la comunicazione della sede telematica da parte dei sostituti d’imposta, l’inserimento nel flusso telematico del modello 730-4 di NoiPa e di tutti i sostituti d’imposta (ad accezione dell’Inps, che continua a ricevere sui propri sistemi informativi i dati dei risultati contabili).

CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, entro il 7 marzo di ogni anno - sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto - devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di trasmettere correttamente i dati sono predisposti:

  • all’interno della Certificazione Unica (CU), il quadro CT;
  • il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO).

Il quadro CT è da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta.

Il modello CSO

Il modello CSO deve essere presentato dai sostituti d’imposta:

  • per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati;
  • per comunicare, mediante la compilazione di un’apposita sezione, la revoca della comunicazione (in caso di cessazione dell'attività, con conseguente perdita dello status di sostituto d’imposta e chiusura di tutte le partite IVA intestate);
  • per effettuare la comunicazione per la prima volta se non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO o se non hanno trasmesso il quadro CT (ad esempio, i sostituti d’imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche).

La sezione per la revoca della comunicazione non può essere utilizzata dall'intermediario cessato dall’incarico, che non può ricorrere neanche all’istituto del diniego dei risultati contabili relativo alle ipotesi di dipendenti (o altri sostituiti) con rapporti mai stati in essere o cessati.

In tal caso l'intermediario informa l’Agenzia della risoluzione del rapporto di delega esclusivamente mediante una specifica comunicazione via Pec.

730 sottoposti a controlli preventivi con rimborso sospeso

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi.

Il 730 presentato con modifiche rispetto a quello precompilato può essere sottoposto a controllo preventivo.

In tal caso il rimborso è sospeso - ex articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014 - dalle Entrate se emergono:

  • un importo superiore a 4mila euro;
  • o elementi di incoerenza (rispetto ai criteri definiti con il provvedimento del 9 giugno 2017).

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile da parte dell’Agenzia, poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.

Qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all’Irpef o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto a effettuare autonomamente il versamento.

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, incluse le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta, sottoposte a controllo preventivo, l’Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Se il modello è stato presentato tramite Caf/professionista, come detto l’Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio e informa della sospensione l’intermediario (codice CO nella ricevuta), il quale comunica al contribuente che l’Agenzia provvederà all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito;
  • è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730 (tenuto conto che la Certificazione Unica deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione del modello 730).
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 16 gennaio 2018 - Modello 730/2018 in versione definitiva. Nuovi termini - Pichirallo

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