Rimborsi assicurativi senza procedure formali

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Le compagnie assicurative sono tenute al rimborso delle spese mediche sostenute all'estero dal contraente in base alla semplice comunicazione scritta del verificarsi dell'evento coperto dalla polizza.

In questo senso si è espressa la sentenza n. 18709 del 2010 della Corte di cassazione ribaltando la pronuncia della Corte d'appello secondo cui la lettera inviata dalla donna, contenente l'indicazione dei fatti avvenuti ma non la volontà di esercitare il diritto al risarcimento, non costituisce messa in mora dell'assicurazione. Diversamente i giudici di legittimità hanno sostenuto che “in tema di polizza assicurativa per malattia e infortuni, l'atto scritto con cui l'assicurato denuncia all'assicurazione il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia è idoneo a esprimere la volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - Nessun formalismo per il rimborso delle spese mediche - Rossi

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