Rilievo preminente alla causa reale del negozio e all'intenzione effettiva dei contraenti

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Con la sentenza n. 28259 del 18 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo che l'amministrazione finanziaria avesse provveduto a recuperare, a carico di una società, le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute nell'ambito di un'operazione in cui la contribuente aveva provveduto a deliberare un aumento di capitale sociale mediante conferimento di rami d'azienda; secondo il Fisco, in particolare, i vari conferimenti celavano, in realtà, solo una cessione in senso stretto.

Con riguardo all'interpretazione, ai fini fiscali, di un atto negoziale - precisa la Suprema corte -  occorre dare primaria importanza agli effetti dell'accordo fra i contraenti; ciò che rileva, ossia, è l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti stessi, al di là del titolo e della forma apparente.

Il rilievo preminente, infatti, va dato alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Imposte recuperabili dalle cessioni mascherate - Alberici

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