Rileva il controllo di diritto, non di fatto

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In una risoluzione agenziale sulla tassazione di gruppo, la 245/E/2009 dell’1 settembre, una società partecipata al 60,99% del capitale sociale di un’altra società, ha aderito con questa, in qualità di consolidante, all’opzione per la tassazione di gruppo. La consolidante, benché sia controllante di diritto, non può “di fatto” determinare l’indirizzo operativo in autonomia, in quanto, in virtù di clausole statutarie e patti parasociali il socio di minoranza vede garantito un potere di veto e una presenza necessaria e decisiva all’interno dell’organo amministrativo societario.

Tuttavia, sul controllo rilevante che dà accesso al consolidato, la risoluzione chiarisce che a rilevare è il controllo di diritto, non l’effettivo controllo derivante da accordi parasocietari o statutari, poiché sarebbe altrimenti impossibile accedere alla disciplina del consolidato per assenza del controllo e a quella speculare della trasparenza fiscale, impedendo così la determinazione di un imponibile unico.

Alessia Lupoi

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Binario al riallineamento – Felicioni

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