Rilancio aree di crisi industriale. Riapertura degli sportelli
Pubblicato il 11 luglio 2022
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Con riferimento alle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989, riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di crisi complessa di Livorno, di Venezia e delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, viene data notizia di riapertura degli sportelli.
Ne tratta il decreto 27 giugno 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico (in G.U. n. 158 dell’8 luglio) concernente tale riapertura dopo che gli sportelli erano stati sospesi con decreto direttoriale 31 marzo 2022, con lo scopo di completare il processo di revisione della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.
Dunque, si stabilisce dalle ore 12.00 del 14 luglio 2022 l'apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento localizzati nei seguenti territori:
a) comuni dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
b) comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa;
c) comuni dell'area di crisi industriale non complessa della Provincia di Massa-Carrara;
d) comuni delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni limitatamente ai programmi di investimento da realizzare nei comuni della Regione Marche;
e) area di crisi industriale complessa di Venezia.
L'attuazione delle procedure a sportello avverrà in base alle norme di attuazione della legge n. 181/1989 e dal decreto MiSE 24 marzo 2022 nonché della circolare n. 237343 del 16 giugno 2022.
Il decreto del 27 giugno 2022 specifica che le agevolazioni possono essere concesse nei limiti dell’intensità prevista dal punto 89, lettera d), del quadro temporaneo, pari al 15 per cento delle spese ritenute ammissibili, maggiorata:
- di 20 punti percentuali per gli investimenti realizzati da imprese di piccole dimensioni;
- di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da imprese di medie dimensioni, oppure per gli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 14 del regolamento GBER, escluso l'art. 14, paragrafo 14, dello stesso, dell’intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata.
Inoltre, la durata del finanziamento agevolato non può essere superiore a otto anni.
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