Rigetto della confisca, impugnabile dal Pm
Pubblicato il 28 aprile 2017
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E’ appellabile il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, in ordine ad una vicenda ove il Tribunale, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, aveva rigettato la proposta di applicazione della confisca di immobili ed autovetture, formulata da pubblico ministero nei confronti di un indagato.
La diatriba circa l’appellabilità o meno del predetto provvedimento di rigetto – sollevata dal Pm e posta all'attenzione delle Sezioni Unite – nasce dal fatto che l’art. 27 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), nell'elencare i provvedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali avverso i quali può essere proposta impugnazione, non include espressamente i provvedimenti, come quello in esame, con i quali venga rigettata la proposta di applicazione della confisca non preceduta dal sequestro dei beni.
Rinvio ad impugnazione delle misure di prevenzione personali
Orbene, secondo la Corte Suprema, la lacuna in questione può essere tuttavia colmata in virtù del rinvio ai principi generali che regolano il sistema dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personale, come desumibili dal complesso normativo del citato D.Lgs. n. 159/2011.
Appari difatti evidente – proseguono gli ermellini – l’effettivo intento del legislatore di riprodurre, per le misure di prevenzione patrimoniali, la generale impugnabilità prevista per le misure personali. Principio non adeguatamente riprodotto nel testo del suddetto art. 27 – con riguardo al rigetto della richiesta di confisca – unicamente in conseguenza di un deficit di coordinamento nella elencazione dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, determinata dall'assunzione della revoca del sequestro come provvedimento rappresentativo di tutte le situazioni nelle quali la confisca richiesta non sia applicata.
Dato testuale “revoca del sequestro”, esteso al diniego della confisca
Ritengono pertanto le Sezioni Unite – con sentenza n. 20215 del 27 aprile 2017 – praticabile una lettura della norma che, eliminando irragionevoli conseguenze derivanti dall'adesione al dato meramente letterale, attribuisca al riduttivo e lacunoso riferimento testuale alla revoca del sequestro, il più esteso significato logico comprendente tutti i casi di diniego della confisca. Perciò, anche quello in cui il rigetto della richiesta di applicazione della misura non abbia dato luogo ad una disposizione revocatoria del sequestro, per legittima scelta dell’autorità procedente di non far precedere la richiesta dal sequestro dei beni.
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