Riforma disabilità: al via la seconda fase di sperimentazione

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Parte dal 30 settembre 2025 la seconda fase sperimentale della nuova modalità di accertamento della condizione di disabilità: lo comunica l’Inps con il messaggio n. 2806 del 25 settembre 2025 fornendo, in particolare, indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo.

La riforma della disabilità, introdotta dal decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel sistema di accertamento delle condizioni di invalidità civile e disabilità in Italia; il decreto ha infatti fissato nuove regole e procedure per uniformare il processo di valutazione sanitaria, rendendolo più trasparente, digitalizzato e in linea con gli standard internazionali.

Il decreto legislativo ha stabilito che il certificato medico introduttivo costituisce il presupposto fondamentale per l’avvio della valutazione di base, certificato che deve essere redatto e trasmesso telematicamente dai medici abilitati attraverso il portale Inps, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

La digitalizzazione del processo risponde inoltre a una duplice finalità: da un lato migliorare la qualità e la tracciabilità delle informazioni, dall’altro garantire una maggiore uniformità nell’accertamento delle condizioni di disabilità su tutto il territorio nazionale.

Il messaggio Inps n. 2806/2025 ha il compito di chiarire le modalità con cui i medici certificatori devono essere profilati per accedere al nuovo servizio telematico. In particolare, viene confermato che le istruzioni già fornite nel corso della prima fase sperimentale - illustrata nel dicembre 2024 con il messaggio n. 4364 - restano pienamente valide e vengono estese anche alle nuove aree territoriali coinvolte.

Profilazione dei medici certificatori

La profilazione dei medici certificatori rappresenta un passaggio indispensabile per l’attuazione della riforma della disabilità introdotta con il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024.

Senza questa procedura, infatti, i professionisti sanitari non possono accedere al sistema telematico dell’Inps e non sono quindi autorizzati alla compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo, documento necessario per avviare la valutazione di base dello stato di invalidità civile.

Il messaggio Inps n. 2806 del 25 settembre 2025 conferma le regole già definite nella prima fase sperimentale, fornendo al tempo stesso chiarimenti operativi per i territori che entrano ora nella seconda fase.

La profilazione ha l’obiettivo di assicurare che solo i medici qualificati, abilitati e correttamente identificati possano utilizzare la piattaforma digitale, garantendo così l’affidabilità delle informazioni trasmesse e la tutela dei cittadini.

Chi deve effettuare la profilazione

La profilazione riguarda due categorie di professionisti: i medici già profilati durante la prima fase della sperimentazione e i medici che si profilano per la prima volta in questa seconda fase.

Medici già profilati nella prima fase

I medici che hanno già completato la procedura di profilazione in occasione della prima fase, oggetto del messaggio Inps n. 4364 del 19 dicembre 2024, non devono ripetere la procedura, ma possono continuare a utilizzare il profilo già attivo per compilare e trasmettere i certificati medici introduttivi relativi ai cittadini residenti o domiciliati nelle province coinvolte dalla seconda fase sperimentale.

Questo aspetto rappresenta un elemento di semplificazione importante: evita duplicazioni di attività amministrative e consente ai medici già abilitati di essere immediatamente operativi a partire dal 30 settembre 2025, data di avvio della seconda fase.

In tal modo, l’Inps assicura continuità procedurale e riduce al minimo i possibili disagi sia per i professionisti sanitari sia per i cittadini.

Medici che si profilano per la prima volta

Diverso è il caso dei medici che non hanno ancora effettuato la profilazione: per questi professionisti è infatti obbligatorio avviare l’intero iter di abilitazione ai servizi telematici Inps.

Senza la profilazione, infatti, il sistema non consente l’accesso all’applicativo “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, disponibile sul portale istituzionale www.Inps.it.

I medici interessati appartengono a diverse categorie professionali: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo professionale, liberi professionisti e medici operanti presso strutture private accreditate.

Per ciascuna di queste figure, la profilazione rappresenta il presupposto tecnico-amministrativo che permette di svolgere il ruolo di medico certificatore riconosciuto dall’Inps.

Procedura

La procedura di profilazione prevede alcuni passaggi ben definiti che garantiscono l’identificazione univoca del professionista e la sua abilitazione al sistema telematico.

Compilazione e invio del modulo AP110

Il primo passo consiste nella compilazione del modulo AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori.

Si tratta di un documento standard predisposto dall’Inps, disponibile in formato PDF nella sezione “Moduli” del sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti con i dati anagrafici, professionali e di contatto del medico richiedente.

Il modulo AP110 è uno strumento fondamentale, poiché consente all’Inps di raccogliere tutte le informazioni necessarie a verificare l’identità del professionista e la sua idoneità a operare come medico certificatore.

Trasmissione tramite PEC alle sedi Inps competenti

Una volta compilato, il modulo AP110 deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura territoriale Inps competente per il domicilio professionale del medico. Gli indirizzi PEC sono reperibili nella sezione “Sedi e Contatti” del portale Inps.

Questa modalità di trasmissione è stata scelta per garantire la tracciabilità della comunicazione e la certezza della data di invio.

Dopo la ricezione, la Struttura territoriale dell’Inps verifica i dati dichiarati e, in caso di esito positivo, abilita il medico al servizio telematico.

Da quel momento, il professionista ottiene il profilo di medico certificatore, che rappresenta il prerequisito indispensabile per la compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo.

L’accesso all’applicativo avviene esclusivamente tramite credenziali digitali ad alto livello di sicurezza: SPID di livello 2 o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) o eIDAS.

Esclusioni territoriali

Il Messaggio Inps n. 2806 precisa che la procedura di profilazione non è applicabile in due territori:

Valle d’Aosta

La Regione autonoma Valle d’Aosta è esclusa dalle istruzioni operative sulla profilazione dei medici certificatori.

In questo territorio, infatti, l’Inps non è competente nella gestione del procedimento di accertamento della disabilità. La normativa attribuisce alla regione, in virtù della sua autonomia speciale, la responsabilità diretta di tale attività.

Provincia autonoma di Trento

La stessa esclusione riguarda la Provincia autonoma di Trento, dove le procedure di accertamento della disabilità non rientrano nelle competenze dell’Inps.

Anche in questo caso, le istruzioni operative previste per la profilazione dei medici certificatori non trovano applicazione, lasciando alle autorità locali il compito di gestire il processo.

Certificato medico introduttivo per la valutazione della disabilità

Il certificato medico introduttivo rappresenta il punto di partenza dell’intero procedimento di accertamento della condizione di disabilità e invalidità civile.

Si tratta di un documento obbligatorio che i medici certificatori devono compilare e trasmettere telematicamente all’Inps per consentire l’avvio della valutazione di base.

La sua funzione è quindi fondamentale: senza il certificato introduttivo, il cittadino non può accedere al percorso di riconoscimento della disabilità previsto dalla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024.

L’articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che il certificato medico introduttivo costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo.

Il certificato deve essere redatto e trasmesso telematicamente dai medici in servizio presso:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • centri di diagnosi e cura delle malattie rare.

Inoltre, il legislatore ha ampliato l’elenco dei professionisti autorizzati a rilasciare e trasmettere il certificato, includendo:

  • medici di medicina generale;
  • pediatri di libera scelta;
  • specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale (SSN);
  • medici in quiescenza iscritti all’albo professionale;
  • liberi professionisti;
  • medici in servizio presso strutture private accreditate.

Questa estensione ha lo scopo di rendere più capillare e accessibile il sistema di certificazione, evitando colli di bottiglia e garantendo un percorso uniforme per tutti i cittadini.

Il certificato medico introduttivo ha dunque una duplice funzione.

  1. Avviare il procedimento di valutazione della disabilità presso l’Inps.
  2. Fornire informazioni sanitarie complete e documentate, che costituiscono la base della valutazione successiva da parte delle commissioni mediche.

Il certificato deve contenere dati clinici, diagnosi, eventuali patologie pregresse e ogni altro elemento utile a delineare il quadro sanitario del cittadino. Con la trasmissione all’Inps, il documento viene automaticamente inserito anche nel Fascicolo sanitario elettronico, garantendo così l’integrazione delle informazioni e la loro disponibilità per le strutture sanitarie coinvolte.

Obbligo di trasmissione telematica all’Inps

Uno degli aspetti centrali della riforma è la completa digitalizzazione della procedura: il certificato medico introduttivo deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Inps, non essendo più prevista la possibilità di invio cartaceo o di trasmissione tramite canali non certificati.

Questo obbligo risponde a tre esigenze fondamentali:

  • assicurare la tracciabilità del documento;
  • ridurre i tempi di gestione amministrativa;
  • aumentare la trasparenza e l’uniformità del processo su tutto il territorio nazionale.

Accesso al servizio online

Il servizio di compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo è disponibile sul portale istituzionale www.Inps.it, all’interno della sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, sotto la voce “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”.

Per accedere, il medico deve autenticarsi utilizzando una delle seguenti credenziali digitali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore;
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica);
  • eIDAS per l’accesso transfrontaliero ai servizi digitali.

L’autenticazione garantisce la sicurezza dei dati e consente di associare in maniera univoca il certificato medico al professionista che lo ha redatto.

Requisiti formativi dei medici certificatori

L’articolo 8 del D.Lgs. 62/2024 prevede che alcuni medici, oltre alla profilazione, debbano soddisfare requisiti specifici di formazione continua in medicina (ECM).

Rientrano in questa categoria:

  • medici di medicina generale;
  • pediatri di libera scelta;
  • specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale;
  • medici in quiescenza iscritti all’albo professionale;
  • liberi professionisti;
  • medici operanti presso strutture private accreditate.

Per tali professionisti, il requisito formativo si intende soddisfatto attraverso la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) relativo al triennio 2023-2025.

Dossier formativo FNOMCeO 2023-2025

Il dossier rappresenta lo strumento con cui viene monitorata e certificata la formazione del medico in ambito ECM. La sua validità è riconosciuta ai fini dell’abilitazione al ruolo di medico certificatore. La verifica non è lasciata alla discrezionalità dei singoli, ma è centralizzata: il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Inps l’esito della formazione svolta.

In questo modo l’Istituto può verificare in tempo reale la corrispondenza tra le dichiarazioni del medico e la formazione effettivamente completata, riducendo al minimo il rischio di irregolarità.

Dichiarazioni di responsabilità

Al primo accesso al servizio, i medici soggetti a verifica ECM devono sottoscrivere digitalmente una dichiarazione di responsabilità, con cui attestano di avere completato (o di essere in corso di completamento) il dossier formativo e di essere in possesso di una firma digitale valida. Tale dichiarazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ha pieno valore legale.

Medici esentati dalla verifica ECM

Sono esentati dal requisito formativo aggiuntivo i medici che già operano in contesti istituzionali particolarmente strutturati, in quanto si presume che possiedano le competenze necessarie:

  • medici delle aziende sanitarie locali (ASL);
  • medici delle aziende ospedaliere;
  • medici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • medici dei centri di diagnosi e cura delle malattie rare.

Per questi professionisti, il sistema telematico richiede semplicemente l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza, senza ulteriori verifiche sul dossier formativo.

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Dichiarazioni di responsabilità e firma digitale

Uno degli aspetti centrali introdotti dalla riforma della disabilità e disciplinato dal messaggio Inps n. 2806 del 25 settembre 2025 riguarda le dichiarazioni di responsabilità e l’obbligo di firma digitale per i medici certificatori.

Autodichiarazione prevista ai sensi del D.P.R. 445/2000

Al primo accesso al sistema informatico dedicato al certificato medico introduttivo – invalidità civile, i medici certificatori sono obbligati a compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità. Questa dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ha pieno valore legale.

Il medico, attraverso questa autodichiarazione, attesta due elementi fondamentali:

  1. la formazione ECM: dichiara di aver completato, o di essere in corso di completamento, il dossier formativo di gruppo FNOMCeO 2023-2025, richiesto dall’articolo 8 del D.lgs. 62/2024 per determinate categorie di professionisti (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali SSN, liberi professionisti, medici in quiescenza e medici operanti in strutture private accreditate);
  2. il possesso della firma digitale: il professionista certifica di avere a disposizione uno strumento di firma digitale valido, indispensabile per completare il processo di trasmissione telematica dei certificati e degli allegati.

Questa autodichiarazione non è una mera formalità: ha conseguenze giuridiche dirette. In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano infatti le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, che includono responsabilità civili, penali e disciplinari.

Obbligo di firma digitale per la trasmissione

Il sistema predisposto dall’Inps richiede che ogni certificato medico introduttivo, così come ogni documento sanitario allegato, venga sottoscritto tramite firma digitale. L’obbligo si applica indistintamente a tutti i medici certificatori coinvolti nella sperimentazione, indipendentemente dalla tipologia di struttura in cui operano.

La firma digitale garantisce diversi livelli di sicurezza.

  • Autenticità: consente di verificare che il documento provenga effettivamente dal medico che lo ha sottoscritto.
  • Integrità: assicura che il contenuto non sia stato modificato dopo la firma.
  • Validità legale: attribuisce al documento lo stesso valore giuridico di un atto cartaceo firmato a mano.

Documentazione e tutorial disponibili

Per agevolare i medici certificatori nell’utilizzo della piattaforma telematica e nell’adempimento degli obblighi sopra descritti, l’Inps ha allegato al messaggio n. 2806 una serie di tutorial e vademecum operativi. Questi strumenti pratici hanno lo scopo di fornire indicazioni passo passo, riducendo il rischio di errori e garantendo una gestione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tutorial certificato medico introduttivo e integrativo

Il primo tutorial guida il medico attraverso tutte le fasi di compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo e del certificato integrativo. Vengono illustrate le sezioni obbligatorie, le modalità di inserimento dei dati clinici, i campi da compilare con particolare attenzione e le procedure per l’invio telematico.

Tutorial allegazione documentazione sanitaria

Il secondo tutorial riguarda la corretta gestione della documentazione sanitaria allegata al certificato. Spiega come caricare referti, cartelle cliniche, esami strumentali e altra documentazione medica in formato digitale. Vengono forniti consigli sulle caratteristiche tecniche dei file accettati (formato, dimensioni, leggibilità) e sulle procedure per l’apposizione della firma digitale anche sugli allegati.

Tutorial firma digitale

Il terzo tutorial è interamente dedicato alla firma digitale. Vengono illustrate le modalità per ottenere il dispositivo di firma (smart card, token USB o soluzioni basate su cloud), le procedure di installazione del software, le modalità di apposizione della firma sui documenti e la verifica della validità delle firme già apposte.

Vademecum questionario WHODAS

L’ultimo documento allegato è un vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule). Il WHODAS è uno strumento standardizzato, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che permette di valutare in maniera oggettiva il livello di disabilità di una persona, considerando non solo le condizioni cliniche, ma anche le limitazioni funzionali e la partecipazione alla vita sociale.

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