Riforma del processo penale: legge delega presto in Consiglio dei ministri

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Riforma del processo penale: legge delega presto in Consiglio dei ministri

E’ ormai imminente la presentazione, in Consiglio dei ministri, del testo del disegno di legge delega per la riforma del Codice di procedura penale, per come messo a punto dal ministero della Giustizia.

L’intervento, presentato ieri dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, alle rappresentanze dell’avvocatura e dei magistrati dell’Anm, coinvolge diversi aspetti procedurali, come:

  • indagini preliminari, per le quali verrebbe introdotto un limite massimo di durata in funzione della gravità del reato (6 mesi dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato per le condotte punite con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a 3 anni sola o unita alla pena pecuniaria; 1 anno e 6 mesi per i reati più gravi e 1 anno in tutti gli altri casi) nonché la possibilità di una sola proroga delle indagini;
  • udienza preliminare, modificata attraverso il potenziamento del suo ruolo di filtro al dibattimento e la limitazione del rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano, se confermati in giudizio, l’accoglimento del quadro accusatorio;
  • notifiche, rispetto alle quali verrebbe previsto che tutte le comunicazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, debbano essere eseguite mediante consegna al solo difensore e non più anche all’imputato (previste, tuttavia, anche alcune deroghe, a garanzia della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato);
  • rito abbreviato, ritoccato mediante un alleggerimento degli ostacoli all’integrazione probatoria;
  • appello, riguardo al quale verrebbero introdotte tre nuove ipotesi di inappellabilità, per quanto concerne, rispettivamente: le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo alcune eccezioni; le sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità; le sentenze di non luogo a procedere nei casi di cui al primo punto.

La bozza introdurrebbe, altresì, alcune misure in tema di sanzioni disciplinari nel caso in cui il PM trasgredisca per dolo o negligenza inescusabile alle prescrizioni su notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, richiesta di archiviazione, avviso di deposito della documentazione nonché se, dopo la notifica dell’avviso di deposito, non provveda ad esercitare l’azione penale oppure a chiedere l’archiviazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore.

Camere penali e CNF sullo schema di riforma

Dopo aver partecipato alla presentazione dello schema di riforma, l’Unione delle Camere penali ha espresso, con un comunicato, la propria posizione in ordine alle misure ivi contenute.

Nella nota, gli avvocati penalisti hanno riconosciuto il merito della bozza del Guardasigilli “di non avventurarsi su strade impervie di rivisitazione di istituti di garanzia o di acquisizione della prova al dibattimento, come qualcuno aveva proposto”.

Tuttavia, l’Ucpi ha evidenziato la debolezza dei punti della delega, in alcuni passaggi “fortemente rinunciatari rispetto alle indicazioni che unitariamente erano pervenute dall’avvocatura penale e dalla magistratura associata per razionalizzare la regola di giudizio dell’udienza preliminare e la sua struttura, l’estensione dei riti alternativi e le linee guida per un intervento di depenalizzazione”.

Secondo le Camere penali, soprattutto, la rinuncia a qualsiasi ipotesi di allargamento del patteggiamento e la genericità dei punti di delega “caratterizzano una proposta destinata a non incidere concretamente sulla durata dei tempi del processo”.

Sulla bozza di riforma si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense, a mezzo del Presidente, Andrea Mascherin.

Il CNF - si legge in una nota pubblicata ieri - ritiene che, nel complesso, i principi della delega, “scaturiti dall’esito del confronto promosso in questi mesi dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con avvocatura e magistratura”, siano “utili a realizzare, in sede di decreti attuativi, gli strumenti adatti a una definizione dei procedimenti nelle fasi antecedenti al dibattimento, sia ampliando alcune facoltà difensive da un lato, sia individuando percorsi più vincolati per il pubblico ministero dall’altro lato e infine rafforzando i poteri decisionali dei giudici dell’udienza preliminare”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 25 marzo 2019 - Interventi per ridurre i tempi del processo penale – Pergolari

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