Riforma del condominio in Aula alla Camera

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L’Aula della Camera, nella seduta pomeridiana del 26 settembre, ha dato l’avvio all’esame del testo delle disposizioni di modifica della disciplina condominiale, nella ultima versione riordinata a seguito degli emendamenti introdotti dal Governo.

Le principali novità si riferiscono alla figura dell'amministratore di condominio, per la quale l’Esecutivo ha cancellato la previsione del relativo registro e del repertorio dei condominii. Per lo svolgimento di detta professione sono stati appositamente introdotti dei requisiti precisi, quali il godimento dei diritti civili e politici, il non aver commesso reati contro la Pubblica amministrazione e il patrimonio o comunque delitti punibili con la reclusione da 2 a 5 anni, non essere stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati, non aver subito misure di prevenzione definitive, non esser stati iscritti all'elenco dei protesti. Dal punto di vista sostanziale, occorrerà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria, aver frequentato un corso di formazione iniziale e seguire la formazione periodica e possedere un'assicurazione di responsabilità civile per la propria attività. Nell’ipotesi in cui sia uno dei condomini ad assumere la carica di amministratore questi ultimi tre requisiti non sono, tuttavia, necessari.

Altra novità di rilievo concerne le modifiche alle destinazioni d'uso, che diverranno possibili con l’approvazione da parte della maggioranza di quattro quinti dei millesimi e della metà più uno dei condomini; ciò a patto che le stesse vengano fatte nell'interesse del condominio e con finalità funzionali e non commerciali.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Filtro per gli amministratori - Fossati

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