Rifiuti, il gestore comunica i dati

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Nel documento di prassi n. 355/E/2008 (di ieri), l’Agenzia chiarisce che l’obbligo generale di comunicazione dei dati identificativi dell’occupante detentore e dell’immobile utilizzato (pena, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, una sanzione amministrativa nella misura da 258 a 2.064 euro) resta a carico dell’ente gestore del servizio di smaltimento rifiuti.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Rifiuti, il gestore comunica i dati

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