Riesame delle domande di ReI

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Riesame delle domande di ReI

Con messaggio n. 2937 del 20 luglio 2018, l’INPS ha fornito le prime istruzioni sulla gestione dei riesami delle domande di ReI, chiarendo innanzitutto la suddivisione di competenze fra l’Istituto e i Comuni.

Il messaggio chiarisce che:

  • la verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune;
  • per quanto concerne la verifica dei requisiti familiari, previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018, spetta al Comune la verifica dello specifico requisito familiare dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica, mentre, in merito al requisito della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore si precisa che, ferma restando la verifica del requisito sulla DSU effettuata dall’Istituto, il Comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di genitore convivente.
  • la verifica dei restanti requisiti familiari, concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e quelli relativi all’incompatibilità, è di competenza dell’INPS.
  • la verifica della veridicità della composizione del nucleo, così come autodichiarato in DSU, è di competenza del Comune.

Riesame

Il riesame può essere effettuato:

  • su istanza di parte ed, in tal caso, l’istanza va presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in forma cartacea, direttamente allo sportello o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), reperibile sul sito INPS o per posta ordinaria;
  • d’ufficio.

Riesame in caso di revoca, decadenza

Specifica l’Istituto che quanto illustrato per le ipotesi di riesame relative agli esiti dell’istruttoria si applica anche laddove la domanda, accolta in prima istanza, venga successivamente revocata o posta in decadenza.

Anche in questi casi, in relazione alla competenza amministrativa per la verifica del requisito il cui venir meno ha causato la revoca o la decadenza, la decisione sul riesame competerà al Comune o all’INPS, secondo le modalità sopra descritte.

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