Riduzione del personale: scelta sui lavoratori di tutte le società del gruppo
Pubblicato il 31 maggio 2022
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Gruppo di imprese con unico centro di imputazione: la procedura collettiva attivata da una delle società deve coinvolgere i lavoratori in organico anche alle altre società, ossia tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle società del gruppo.
Gruppo di imprese: criteri applicabili rispetto all’intero complesso aziendale
Confermata, dalla Cassazione, la valutazione operata dai giudici di merito circa l'illegittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice all'esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata da una società.
La Corte d'appello, in particolare, aveva accertato la sussistenza di un unico complesso aziendale fra quest'ultima società, formale datrice di lavoro della ricorrente, ed altra Spa.
Per i giudici di merito, dato che era configurabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata doveva essere effettuata tenendo conto della complessiva platea dei dipendenti e quindi anche dei lavoratori in forze all'altra società, e non solo di quelli della formale datrice di lavoro, come in concreto era avvenuto
Alla luce di tale accertamento, le dette società erano state condannate alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.
Le due società, in liquidazione, avevano avanzato ricorso in sede di legittimità, censurando la decisione di merito per avere ritenuto sussistere un unico centro d’imputazione di interessi, anche a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione.
Doglianza, questa, che secondo la Suprema corte non poteva trovare accoglimento.
Procedura collettiva nelle società in gruppo con unica struttura aziendale
Per la Cassazione - ordinanza n. 13207 del 27 aprile 2022 - i giudici di merito, con accertamento di fatto a loro riservato, avevano ritenuto che gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva.
Sulla base di plurimi dati probatori, erano pervenuti in applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale, valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.
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