Riders, pronte le istruzioni per la copertura delle tutele INAIL
Pubblicato il 24 gennaio 2020
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Esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, meglio conosciuti come “riders”. Il regime assicurativo, che decorre dal 1° febbraio 2020, è disciplinato dall’art. 1 del D.L. n. 101/2019, convertito con modificazioni in L. n. 128, il quale ha inserito l’art. 47-septies al D.Lgs. n. 81/2015.
Con la nota n. 866 del 23 gennaio 2020, l’INAIL ha individuato gli adempimenti posti a carico dal datore di lavoro che utilizza la piattaforma digitale.
Riders, gli adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro che utilizza la figura del “rider”:
- se non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail (PAT), deve trasmettere telematicamente all’Istituto, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui;
- sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale (PAT), la ditta stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare:
- la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione;
- il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne;
- la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa la modalità a piedi (ad esempio, consegna merce con velocipede 50%, con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza l’ausilio di mezzi di trasporto 15%).
Riders, determinazione del premio INAIL
Per quanto concerne la determinazione del premio INAIL, bisogna prendere a riferimento la retribuzione giornaliera convenzionale che, per l’anno 2019, è pari a 48,74 euro. Il premio è posto a totale carico del datore di lavoro e deve essere versato in via anticipata.
In fase di avvio dell’assicurazione, precisa l’INAIL, il premio è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dal datore di lavoro che utilizza la piattaforma nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l’autoliquidazione successiva. Ai fini della determinazione delle retribuzioni presunte, il datore di lavoro deve moltiplicare il numero complessivo delle giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i riders che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale (48,74 euro).
Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
- edotto.com – Edicola del 19 dicembre 2019 - Riders: per esigenze di lavoro lecita l’installazione di app su smartphone – Pichirallo
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