Riders parasubordinati, retribuzione non inferiore ai lavoratori subordinati
Pubblicato il 25 gennaio 2020
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Aumentano le tutele economiche per i “riders”, ossia le figure professionali che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. In particolare, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che i rider titolari di un contratto di co.co.co. hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati.
L’orientamento degli ermellini, valevole a prescindere dalla circostanza che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente, ha tenuto conto delle nuove disposizioni previste introdotte dal D.L. n. 101/2019 (cd. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, al corpus normativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Il legislatore, infatti, a fianco della co.co.co. tradizionale, ha introdotto un’ulteriore forma di collaborazione, definita “co.co.co etero-organizzata”.
Riders parasubordinati, la sentenza
Rivedendo la posizione espressa dalla Corte d’Appello di Torino, la Corte di Cassazione ha specificato che, ogniqualvolta un contratto di co.co.co. sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto, dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.
Non c'è alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore che equipara ai lavoratori subordinati i collaboratori: evidente la sproporzione di forza fra committente e lavoratore, che impone un regime di tutela più forte per riequilibrare il rapporto. L'intento protettivo è confermato anche dalle modifiche introdotte dal menzionato decreto legge, non valida per il passato, che rende più facile applicare la disciplina della subordinazione.
Si ricorda, a tal proposito, che sono state apportate due modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Nello specifico:
- è sufficiente ora che le prestazioni siano “prevalentemente” personali e non più “esclusivamente”;
- le modalità esecutive sono organizzate dal committente, senza necessità che lo siano “anche” per i tempi ed il luogo di lavoro. Pertanto, la disciplina dell'art. 2 viene estesa anche ai casi in cui l'organizzazione del committente non riguardi le modalità dei tempi e luoghi di lavoro.
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