Riders, contratto a progetto e subordinazione

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Riders, contratto a progetto e subordinazione

Con ordinanza n. 23768 del 28 ottobre 2020, la Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto non sussistere un progetto ex art.61, D.Lgs. 276/2003, per una esclusiva attività di riders e nello specifico di consegna pizze a domicilio, un’attività qualificata dagli Ermellini, come meramente esecutiva e del tutto priva di autonomia.

Più nel particolare, nel caso di specie, ognuno dei riders consegnava solo e non effettuava alcuna raccolta di gradimento della clientela, familiarizzazione col prodotto e con l’azienda nonché non prendeva nota delle condizioni dei prodotti consegnati, così come previsto dal progetto della collaborazione.

Ad ogni modo, l’ordinanza evidenzia che non deve esserci coincidenza dell'attività affidata ai collaboratori con l'oggetto sociale.

Per la Corte, la disciplina del lavoro a progetto non prevede che il relativo contratto debba riguardare attività collaterali, che si affianchino a quella istituzionalmente svolte dall'impresa o che risultino differenziate, ulteriori o straordinarie rispetto all'oggetto sociale della stessa, posto che il corretto parametro per individuare il carattere della specificità è costituito dalla corrispondenza delle prestazioni del collaboratore al progetto o programma di lavoro particolare, seppure ricompreso nella normale attività aziendale.

Nel caso di specie, poi, i collaboratori si sarebbero limitati a porre le proprie energie a servizio dell'azienda, secondo la tempistica e l'organizzazione di quest'ultima, senza attribuire la necessaria rilevanza al "risultato" e cioè all'obiettivo perseguito.

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