Rider, considerati worker dall’UE
Pubblicato il 06 dicembre 2021
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Nuova interessante pronuncia contro il CCNL sottoscritto da UGL e Assodelivery in merito ai rider. Infatti, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 781 del 24 novembre 2021 si muove su un solco già tracciato da altre pronunce, che hanno ritenuto esperibile l’azione prevista dall’art. 28 della L. n. 300/1970 nei confronti di un’azienda aderente ad Assodelivery che impiega i “ciclofattorini”, sebbene a stretto rigore non avrebbe potuto essere considerata un “datore di lavoro”.
Rider, applicazione delle collaborazioni etero-organizzate
La sentenza interviene in merito a due aspetti fondamentali.
Il primo attiene al contenuto da dare a quella parte dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui alle collaborazioni etero-organizzate si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Ci si chiede in che misura e quale disciplina del lavoro subordinato si debba applicare.
Sul punto, la predetta sentenza afferma che in caso di recesso multiplo da contratti di collaborazione eterorganizzati deve attivarsi la procedura della L. n. 223/1991. Per superare l’ostacolo della compatibilità con una disciplina che fino a oggi è stata esclusiva del rapporto di lavoro subordinato, però, il Tribunale ha attinto al diritto della UE. Ha richiamato la Direttiva 98/59/CE, riguardante i licenziamenti collettivi e la nozione di “worker”, cui va applicata quella Direttiva, una nozione che per la Corte di Giustizia deve essere “autonoma ed uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione”.
Rider, antisindacalità
Pertanto, stabilito che il worker del diritto europeo comprende anche il collaboratore etero-organizzato, il tribunale di Firenze, in forza della Direttiva su richiamata e della L. n. 223/1991, ha dichiarato l’antisindacalità della condotta dell’azienda che aveva comunicato il recesso ai rider che non avrebbero sottoscritto un nuovo contratto, con applicazione del CCNL UGL/Assodelivery. Tale contratto è stato ritenuto inapplicabile essendo stato, a dire del Tribunale di Firenze, sottoscritto da un sindacato di comodo, secondo la disciplina dell’art. 17 della L. n. 300/1970 (ed è questa la seconda novità della sentenza).
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