Ridefinite le specifiche tecniche per le comunicazioni da effettuarsi all’Anagrafe tributaria

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Con provvedimento datato 30 novembre 2010 (protocollo n. 2010/165906), il direttore dell’agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle navi, ai galleggianti ed alle unità da diporto; dei dati riguardanti gli aeromobili e di quelli attinenti alle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed, infine, dei dati relativi ai soggetti che hanno stipulato contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie.

Le nuove specifiche si riferiscono alle comunicazioni a partire dall’anno 2010. Scopo delle novità introdotte è quello di apportare delle migliorie alla gestione, all’analisi e all’elaborazione delle informazioni acquisite da parte dell’Anagrafe tributaria. Per il Fisco, infatti, sarà possibile attivare delle procedure di controllo più sicure e sofisticate.

Nel provvedimento si specifica quanto segue:

- i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia;

- i soggetti obbligati all’adempimento hanno l’obbligo di invio della comunicazione anche se negativa (cioè anche in assenza di dati per quell’anno);

- i dati e le notizie che pervengono all’anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti;

- il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 30 aprile di ogni anno;

- il buon esito della comunicazione dei dati inviati è attestato dal sistema che invia una ricevuta, contenuta in un file in cui è inserito il codice di autenticazione per i servizi telematici dell’Agenzia;

- la comunicazione effettuata può essere annullata entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica;

- la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Infine, nelle motivazioni del documento si evidenzia che la ridefinizione della struttura dei tracciati è disposta anche allo scopo di consentire la raccolta di informazioni sul contributo al Servizio Sanitario Nazionale come quota deducibile di premio pagato per assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile.
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