Ricorso in Cassazione inammissibile se mera riproduzione di atti processuali

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Con sentenza n. 5136 depositata il 16 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile - aderendo all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia- ha dichiarato inammissibile un ricorso, poiché il ricorrente, nel redigerlo, si era limitato ad una pedissequa riproduzione degli atti processuali.

La Suprema Corte ha ritenuto detta tecnica redazionale del tutto inidonea ad assolvere il requisito di cui all’art. 366 n. 3 (esposizione sommaria dei fatti), né tale requisito poteva desumersi, nel caso in esame, attraverso un’estrapolazione dall’illustrazione dei motivi.

La Cassazione infatti, prima di esaminare le motivazioni, dovrebbe essere sempre messa in grado, attraverso una riassuntiva esposizione –contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie - sia di percepire l’origine sostanziale del fatto di cui al processo, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito, in modo da poter procedere allo scrutinio dei motivi, che siano ovviamente pertinenti e deducibili dal ricorso medesimo.

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