Ordine al contribuente di munirsi di difesa tecnica, non va reiterato in sede di appello

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Ordine al contribuente di munirsi di difesa tecnica, non va reiterato in sede di appello

Nel processo tributario che abbia ad oggetto una controversia di valore pari o superiore alle 2.582,28 euro, l’inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica trova applicazione solo nel giudizio di primo grado oppure anche in quello di secondo grado?

Ossia, l’inammissibilità che può essere dichiarata solo a seguito della mancata tempestiva esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi di tale assistenza, conferendo incarico a un difensore abilitato, riguarda solo il caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare l’atto tributario o anche nell’ipotesi in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza tecnica al fine di impugnare, con ricorso in appello, la sentenza di primo grado?

Ricorso in appello senza difesa tecnica? Inammissibile per il contribuente avvisato in primo grado

A questi quesiti hanno risposto le Sezioni Unite civili di Cassazione con la sentenza n. 29919 del 13 dicembre 2017, dopo aver dato atto dei contrastanti orientamenti esistenti in materia.

Orbene, secondo la Suprema corte, l’ordine di munirsi di assistenza tecnica, ove impartito dal giudice al contribuente nel giudizio di primo grado, non deve poi essere reiterato per il ricorso in appello, anche se ciò sia astrattamente ammissibile.

Se, infatti, la parte - ha spiegato la Corte - è stata resa edotta, mediante invito della Commissione tributaria, della necessità che la controversia, a prescindere dal suo svolgimento in uno o due gradi di merito, richiede l’assistenza tecnica, non vi è ragione che lo stesso invito venga reiterato dalla commissione tributaria regionale.

Ne consegue, in questi casi, l'inammissibilità, per mancanza di ius postulandi, dell'eventuale appello avanzato dal contribuente senza l'assistenza di un difensore.

Parimenti, l’impugnazione è inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta della necessità di munirsi di un difensore abilitato dall’eccezione formulata dalla controparte nel giudizio davanti alla CTP; l'invito, anche in questo caso, non deve essere reiterato dalla CTR.

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