Ricorso ammissibile anche se la procura non è spillata all'atto

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Ricorso ammissibile anche se la procura non è spillata all'atto

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno accolto le doglianze sollevate da un avvocato contro la decisione con cui il Consiglio nazionale forense aveva dichiarato inammissibile il proprio ricorso avverso una sanzione disciplinare comminatagli, sull’assunto che la procura rilasciata per l’impugnazione non fosse rispettosa del disposto di cui all’articolo 83 del Codice di procedura penale.

Nello specifico, secondo il CNF l’atto di “nomina a difensore di fiducia” era da ritenere una procura mancante in quanto redatta su foglio autonomo, non congiunto materialmente all’atto a cui si riferiva. Ne discendeva che il ricorso, sottoscritto solo dal difensore privo di procura speciale, era inammissibile.

Errore solo materiale

Da qui il ricorso del legale in sede di legittimità, ricorso che è stato ritenuto fondato dalle Sezioni Unite secondo le quali il rilievo formale denunciato si risolveva esclusivamente in un vizio da equiparare a una sorta di errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata e l'inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente.

Difatti, non era contestabile che i tre atti della pronuncia disciplinare, del ricorso al CNF e della procura erano stati congiuntamente depositati e si trovassero all'esame del Consiglio. Risultava, inoltre, che alla stessa udienza fosse presente l'incolpato per insistere sul ricorso.

La procura, in definitiva, era da ritenere esistente e il ricorso poteva essere esaminato nel merito.

L’inequivocità degli atti prevale sulla forma

Nei casi come quello esaminato – ha concluso la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017 - si deve aver riguardo all'inequivocità degli atti come prevalente sulla modulistica formulare, con applicazione del principio già affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12332/09, secondo cui “il requisito, posto dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi”.

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