Ricorsi INAIL: le nuove regole che semplificano il contenzioso amministrativo

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Ricorsi INAIL: le nuove regole che semplificano il contenzioso amministrativo

Il Collegato Lavoro ha introdotto significative modifiche in materia di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti INAIL, ridefinendo le competenze decisionali e semplificando le procedure.

L’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha riscritto integralmente le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, prevedendo che i datori di lavoro possano proporre ricorso contro gli atti amministrativi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi direttamente presso le Direzioni regionali INAIL territorialmente competenti, anziché al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

La nuova disciplina ha inoltre confermato la competenza delle sedi territoriali per i ricorsi riguardanti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, eliminando invece i ricorsi relativi all’oscillazione del tasso medio per prevenzione nel primo biennio di attività e all’oscillazione del tasso supplementare per silicosi e asbestosi (non più necessari dal 1° gennaio 2019). Sul piano procedurale, i ricorsi continuano a dover essere presentati esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento impugnato.

La decisione sui ricorsi spetta alle sedi territoriali per le contestazioni in materia di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, mentre per i ricorsi riguardanti l’inquadramento assicurativo la competenza è attribuita alle Direzioni regionali INAIL, alla sede regionale di Aosta o alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, a seconda della competenza territoriale.

I termini per la decisione sono fissati in 120 giorni per i ricorsi in materia di oscillazione del tasso e in 180 giorni per quelli relativi all’inquadramento assicurativo. Decorso inutilmente il termine, opera il principio del silenzio-rigetto, senza possibilità di ulteriore impugnazione in sede amministrativa, fermo restando il potere dell’Istituto di annullare d’ufficio il provvedimento impugnato anche in caso di pendenza di un contenzioso giudiziario.

La riforma introdotta dal Collegato Lavoro non incide sui ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, che continueranno a essere esaminati secondo la normativa previgente.

Tutte le novità nell'Approfondimento che segue.

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