Riconosciute all'ex marito anche le spese condominiali
Pubblicato il 29 maggio 2015
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Con sentenza n. 11024 depositata il 28 maggio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso del marito, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato il suo obbligo di corresponsione delle spese condominiali a favore della ex moglie.
Nella vicenda in esame, il marito – attuale ricorrente – aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore della moglie, che lo obbligava al pagamento di una somma a titolo di spese condominiali relative alla sua (ex) abitazione coniugale.
L'opposizione era basata sul fatto che – a detta del marito – l'accordo di separazione facesse in realtà riferimento ai soli oneri connessi, oltre al mutuo, alle spese ordinarie e straordinarie e non anche a quelle condominiali.
L'opposizione veniva tuttavia respinta sia in primo che secondo grado, sull'assunto che le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile in questione, comprendessero in realtà anche quelle condominiali.
Dello stesso avviso la Cassazione, secondo cui – respingendo le argomentazioni del ricorrente – non è sostenibile negare l'inerenza delle spese condominiali all'immobile, per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni piuttosto che a quelle di proprietà esclusiva. D'altra parte, vi osta proprio la stretta connessione tra le parti comuni e quelle di proprietà individuale dell'edificio.
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