Ricongiunzioni telematiche con ENPAM e Cassa Geometri da settembre 2024

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Ricongiunzioni telematiche con ENPAM e Cassa Geometri da settembre 2024

L'INPS con il messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024, comunica che, a partire da settembre 2024, l’Inps e le Casse pilota (ENPAM e Cassa Geometri), firmatarie della convenzione quadro adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023, potranno gestire la facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, esclusivamente tramite il canale telematico.

Ad oggi, nove Casse professionali hanno aderito alla convenzione quadro. Le azioni di coordinamento saranno intraprese anche con le altre Casse firmatarie della convenzione.

Operatività della convenzione quadro

L’operatività della convenzione quadro diventa esecutiva a seguito del completamento delle operazioni tecniche realizzate attraverso la cooperazione tra l’INPS, l’ENPAM e la Cassa Geometri, che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture informatiche e condiviso il proprio know-how per consentire l’allineamento delle piattaforme di cooperazione applicativa.

Novità principali

Lo scambio digitale conseguente all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi dall’INPS verso la Cassa professionale, riguarderà le seguenti fasi:

  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta;
  • invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS;
  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, di un eventuale riesame e consultazione dello stato dell’istanza;
  • invio di un nuovo prospetto contributivo da parte dell’INPS a seguito del riesame;
  • notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione.

Questa innovazione mira a semplificare e velocizzare le procedure per i professionisti.

Il prossimo passo sarà estendere queste operazioni anche alle ricongiunzioni di contributi dalle Casse professionali verso l'INPS, completando così il quadro delle ulteriori fasi previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

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